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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
14.1.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, nonché della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, di cui alla comunicazione COM(2011)169, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio e del potere calorifero, adottando, in coerenza con le previsioni della predetta proposta di direttiva, il principio dell'esclusione dalla carbon tax dei settori regolati dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, e prevedendo che il gettito riveniente dall'introduzione della carbon tax sia destinato prioritariamente:
   a) al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti di energia rinnovabili, con particolare riferimento alle energie termiche;
   b) agli interventi volti alla tutela dell'ambiente;
   c) ad interventi di riduzione del costo dell'energia per le piccole e medie imprese, anche attraverso la riduzione dell'accisa sull'energia elettrica a carico delle stesse;
   d) alla diffusione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio.

  2. Nella definizione dei livelli di tassazione dei prodotti energetici, i decreti di cui al comma 1 tengono conto anche dei costi a carico degli utenti finali contenuti nella bolletta elettrica.
  3. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dal presente articolo è coordinata con la data di recepimento, nei Paesi membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita in materia al livello della medesima Unione europea.