stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.3. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
12.3.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) introdurre il principio di indeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo solo dopo che il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione.