Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) introdurre il principio di indeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo solo dopo che il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione.