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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
10.02.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione» sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 2.
  2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione, in occasione della notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario stesso, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o ravviso per i quali si procede, sono stati interessati:
   a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione, ovvero da non esigibilità dello stesso;
   b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
   c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
   d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della magistratura adita, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
   e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.

  3. Entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal contribuente e la documentazione allegata al fine di ottenere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente ai sistemi informativi dei concessionari per la riscossione. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
  4. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 3 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma i sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
  5. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 2, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro.
  6. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi si trasmissione di provvedimenti di annullamento e/o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
  7. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell'entrata in vigore del presente decreto. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 3, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma i sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
  8. Per effetto di quanto stabilito dal presente articolo l'articolo 7, comma 2, lettera gg-quinquies, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso.