stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) previsione della sospensione immediata da parte degli enti e delle società incaricate per la riscossione dei tributi, di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore;
   b) previsione di una dichiarazione del contribuente al concessionario per la riscossione, in occasione della notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario stesso, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
    1) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso ovvero da non esigibilità dello stesso;
    2) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
    3) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
    4) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della magistratura;
    5) da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo stesso;
   c) previsione che trascorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite siano annullate di diritto e che il contribuente sia considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli;
   d) applicazione, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, di una forte sanzione amministrativa;
   e) applicazione anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.