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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.6. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
1.6.

  Sostituire le parole: e criteri direttivi indicati nella presente legge con le seguenti: indicati nel comma 1-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il sistema fiscale è ordinato sulla base dei seguenti principi:
   a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei princìpi di legalità e di capacità contributiva;
   b) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;
   c) le norme fiscali si adeguano ai princìpi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;
   d) le norme fiscali sono basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
   e) è vietata la doppia imposizione giuridica;
   f) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto e il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
   g) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
   h) la disciplina dell'obbligazione fiscale riduce quanto più possibile lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
   i) la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
   l) le disposizioni fiscali possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.