Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)al secondo periodo, sostituire le parole: «Il termine è prorogato di dieci giorni, su espressa richiesta delle Commissioni stesse al Presidente della rispettiva Camera» con le seguenti: «Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere»;
b)al terzo periodo, sostituire le parole: «Qualora sia stata chiesta la proroga e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa» con le seguenti: «Qualora la proroga sia concessa» e sostituire le parole: «per l'esercizio della delega» con le seguenti: «per l'emanazione dei decreti legislativi»;
c)al quarto periodo, sostituire le parole: «l'emissione del parere» con le seguenti: «l'espressione del parere»;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.»;
al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 1» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo,».