Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Governo è delegato altresì, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a modificare le norme sulla riscossione prevedendo:
a) che il debitore abbia la chiara percezione del debito fiscale originario e di ciascuna delle componenti che formano il suo debito fiscale;
b) che l'agente della riscossione possa concedere la dilazione di pagamento fino ad un massimo di 120 rate e che tale dilazione sia obbligatoria in favore delle imprese, salvo che vi sia comprovato pericolo per la riscossione;
c) che gli interessi di mora siano fissati ad un massimo del 3 per cento annuo;
d) che, in materia di pignoramento, i beni di soggetti che vantino un credito certificato nei confronti di una pubblica amministrazione possano essere pignorati solo per la parte eccedente il credito vantato e che i beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni non sono pignorabili, come individuati da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non siano pignorabili;
e) che l'agente della riscossione possa procedere all'espropriazione immobiliare qualora l'importo complessivo del credito per cui si procede superi i cinquantamila euro.