Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; l'estensione ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari della possibilità, per l'Autorità giudiziaria, di affidare in giudiziale custodia tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.