stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
8.02.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Revisione del sistema sanzionatorio: misure di diretta applicandone in materia di tutela del contribuente e delle attività economiche, interessi di mora, dilazione del pagamento e limiti al pignoramento e all'espropriazione immobiliare).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
   b) all'articolo 25 comma 2, le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'originale del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta»;
   c) all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
   d) all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Nel caso in cui il debitore sia un'impresa, ai fini della tutela dell'attività economica, la dilazione è automaticamente concessa fino al massimo della sua estensione, salvo che vi sia comprovato pericolo per la riscossione.»;
   e) all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 le parole: «al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso del 3 per cento annuo»;
   f) dopo l'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono aggiunti i seguenti:
  «62-bis. – (Pignoramento parziale). – 1. I beni di soggetti che vantino un credito certificato nei confronti di una pubblica amministrazione possono essere pignorati solo per la parte eccedente il credito vantato.
  62-ter. – (Divieto di pignoramento). – 1. I beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni non sono pignorabili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e Finanza, con proprio decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri in base ai quali i beni mobili sono qualificati come strumentali ai fini della presente disposizione di legge».
   g) l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è sostituito dal seguente:
  «Art. 76. – (Espropriazione immobiliare). – 1. L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente cinquantamila euro.
  2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79 ovvero del comma 3 del presente articolo per i casi ivi previsti e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato al comma 1 del presente articolo.
  3. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare di edifici abitativi destinati ad abitazione principale della persona fisica debitrice e dei beni immobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni soltanto per importi superiori al 30 per cento del valore dell'immobile determinato sulla base della Banca Dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio».