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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Soppressione di norme tributarie in materia di sanzioni e di contrasto all'elusione).

  1. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e i commi da 18 a 18-quater dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
  2. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, il secondo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 9 è inserito il seguente
  «9-bis. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso».

  3. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
  «32-bis. 1 soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
  32-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 32-bis. Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  32-quater. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati.
  32-quinquies. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 32-bis e 32-ter è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
  32-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 32-bis, 32-ter e 32-quater decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2009.
  32-septies. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2010, devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 32-bis e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 32-octies.
  32-octies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi».

  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo il comma 29 sono inseriti i seguenti:
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti».

  5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:
  «362-bis. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.
  362-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 362-bis. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.
  362-quater. Le disposizioni di cui ai commi 362-bis e 362-ter si applicano a decorrere dal 1° luglio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 dicembre 2009.
  362-quinquies. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 362-bis a 362-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 362-bis».

  All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono portate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»;
   b) al comma 1, lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quinto»;
   c) al comma 1, lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo».

  7. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.
  8. All'articolo 5 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
   b) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
  «1-bis. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. 1-ter. L'Agenzia delle entrate, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'Agenzia delle entrate gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

  9. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, le lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 e il comma 1-bis sono abrogati.
  10. L'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, è abrogato.
  11. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, le parole: «, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico» sono soppresse.
  12. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, il comma 2-bis è abrogato.
  13. 1 commi da 1 a 4-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.