Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) alla revisione degli adempimenti posti a carico delle parti nel procedimento giurisdizionale, in particolare per quanto attiene alle procedure di notifica degli atti, al fine di evitare duplicazioni, ovvero che risultino di scarsa utilità per gli organi del contenzioso nell'espletamento delle relative funzioni.