Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione della disciplina dell'agevolazione del credito di imposta di cui all'articolo 1 commi 271-279 della legge 296 del 2006 al fine di intenderlo applicabile anche alle opere in corso, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolati.