Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire l'alinea con la seguente: «1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a revisione delle vigenti disposizioni antielusive in conformità al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:»;
b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di provare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;»;
c) alla lettera f) sopprimere le parole: «e in ogni stato e grado del giudizio».