Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Riordino dell'impostazione sui redditi delle persone fisiche).
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, al fine di aumentare del 20% la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, in presenza di quattro o più figli.