Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Riordino dell'impostazione sui redditi delle persone fisiche).
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione degli scaglioni e delle aliquote, al fine di rendere più semplice e chiaro il sistema;
b) applicazione del nuovo sistema delle aliquote ad una base imponibile ridefinita in base al riordino di cui al precedente articolo 4;
c) introduzione del principio del quoziente familiare.