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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.05. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
4.05.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riordino delle Agenzie fiscali).

  1. Con decreto di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è disposto il riordino delle Agenzie fiscali, secondo principi di omogeneità e di razionalizzazione delle competenze, in un'ottica di riduzione dei costi di funzionamento a parità di livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi.
  2. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie in coerenza con il riordino di cui al comma 1. Le Agenzie provvedono al relativo riassetto organizzativo, mediante le ordinarie procedure previste dalla loro autonomia regolamentare.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, laddove necessario, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppressi i commi da 1 a 8 e il comma 10».