Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 4.
1. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «2012» sono aggiunte le seguenti 2013;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».
2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.