Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: anche al fine di prevedere procedure pregiudiziali per la definizione delle controversie.
Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere che le controversie relative alla determinazione e alla revisione delle tariffe d'estimo siano demandate alla giurisdizione, anche di merito, del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.