Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per le regioni e province autonome che hanno raggiunto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, cessano gli effetti della riserva di gettito di cui all'articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011 e delle relative norme pattizie di attuazione.
1-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle regioni e province autonome che hanno raggiunto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, non possono essere applicate nuove riserve di gettito da destinare al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.