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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.10. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
15.10.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
   a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2012, oppure possono essere versate in un massimo di tre rate annuali o di sei rate semestrali: in tal caso l'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 30 novembre 2012;
   b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 dicembre 2012;
   c) l'omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera a) del presente comma determina l'inefficacia della definizione;
   d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2013. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2013 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
   e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le liti sono pendenti, entro il 15 luglio 2013, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2013, ovvero fino al termine del 31 dicembre 2014, per le liti definite con il pagamento in un massimo di 3 rate annuali o 6 rate semestrali. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2013, ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre 2014, nel caso di rateazione. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
   f) con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
    2-ter. Nei confronti dei concessionari che presentano, nei termini ivi indicati, la domanda di definizione di cui al comma 2-bis, lettera b), la durata delle concessioni in essere è prorogata di tre anni; il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui al predetto comma 2-bis, lettera a), comporta l'immediata decadenza dalla concessione.
    2-quater. Parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis non inferiori a 1 miliardo di euro, confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate al Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.