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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.08. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
15.08.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo).

  1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei redditi derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, ai quali si applicano le seguenti aliquote:
   a) redditi derivanti dalla locazione fino a tre immobili: 12,5 per cento;
   b) redditi derivanti dalla locazione di quattro fino a otto immobili: 18 per cento;
   c) redditi derivanti dalla locazione di nove immobili e oltre: 23 per cento.

  2. La tassazione di cui al comma 1 non si applica ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente in materia.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.