Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute ed è stabilita con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.