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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.015. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
15.015.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   g-bis) le spese sostenute da famiglie di nuova costituzione, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo della unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di lire 2.500 euro, purché relative ad acquisti effettuati nell'anno di costituzione del nucleo familiare e nel successivo. La detrazione spetta una sola volta per nucleo familiare ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei due periodi d'imposta successivi.

  2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 50 milioni per l'anno 2013, 110 milioni di euro nell'anno 2014, 80 milioni nel 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.