Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Deducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive dalle imposte sul reddito).
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per introdurre la deducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dalle imposte sui redditi.