Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Revisione dell'imposta municipale propria).
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta municipale propria, stabilendo la facoltà dei comuni di fissare aliquote di imposta diverse per le singole categorie catastali e, all'interno della stessa categoria, per immobili locati e non locati.