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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.13. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
10.13.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, degli enti pubblici e delle società da loro partecipate, nonché dei servizi di supporto alla gestione delle predette entrate e dei servizi connessi e complementari, prevedendo in particolare:
    1) la certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione;
    2) la competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle relative funzioni;
    3) la garanzia sulla trasparenza, sul l'effettività e sulla tempestività dell'acquisizione da parte degli enti delle entrate riscosse;
    4) l'affidamento dei predetti servizi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
    5) la valutazione, ai fini dell'affidamento del servizio, della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa, nonché della qualificazione professionale del personale addetto e della qualità del servizio;
    6) il possesso, da parte dei partecipanti al capitale dei soggetti di cui all'articolo 52 comma 5, lettera b), n. 1, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli stessi soggetti, dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 446;
    7) la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle finanze per i trasferimenti, le fusioni e le scissioni cui prendono parte i soggetti affidatari;
    8) la previsione di cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o sindaci dei soggetti affidatari dei servizi;
    9) la durata della concessione non superiore al termine massimo di dieci anni;
    10) la vigilanza del Ministero dell'Economia e delle finanze sulle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446, anche attraverso controlli, ispezioni ed acquisizione di atti e documenti;
    11) l'adozione, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di un codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione;
    12) la remunerazione dell'attività dei concessionari sulla base di un aggio, posto a carico del debitore in misura non superiore al 3,50 per cento nel caso di riscossione coattiva, salva la possibilità, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, di prevedere la corresponsione di un canone fisso annuo a favore del concessionario;
    13) la corresponsione al concessionario del rimborso sia delle spese relative alla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sia di quelle relative alla procedura coattiva, e la previsione che il rimborso sia posto a carico dell'ente creditore, qualora l'ingiunzione sia annullata per effetto di provvedimenti di revoca dell'Ente medesimo o se il concessionario abbia trasmesso la comunicazione di inesigibilità, ovvero sia posto a carico del debitore, negli altri casi;
    14) che la riscossione delle entrate sia effettuata dal concessionario esclusivamente mediante uno o più conti correnti postali o bancari dedicati intestati al concessionario, la cui movimentazione sia verificabile dagli enti, e il riversamento da tali conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse al netto dell'aggio, accreditate sui conti correnti di riscossione;
    15) la prestazione, da parte del concessionario, di periodici rendiconti di gestione, nonché di un conto consuntivo annuale;
    16) la possibilità, per l'ente creditore, di incaricare il concessionario di effettuare il rimborso, con anticipo a carico di quest'ultimo, delle somme riscosse riconosciute indebite;
    17) la prestazione da parte del concessionario di una cauzione pari ai 2/12 del presumibile gettito annuo delle entrate affidate in riscossione, ridotta del 50 per cento per i concessionari in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e successive, nonché la disciplina delle modalità di espropriazione e svincolo della cauzione stessa;
    18) il segreto d'ufficio su tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione;
    19) la possibilità, per il legale rappresentante del concessionario, di delegare dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice dell'esecuzione;
    20) la possibilità, per il concessionario, di nominare messi notificatori per la notifica degli atti di accertamento e di riscossione;
    21) l'ultrattività fino alla loro scadenza dei contratti e dei rapporti concessori in corso;
    22) la previsione dell'esenzione dall'imposta di registro degli atti di affidamento delle concessioni e delle relative cauzioni e all'assoggettamento all'imposta di bollo solo in caso d'uso, nonché la previsione dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo degli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte.