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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.433. in Assemblea riferita al C. 5291-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2012  [ apri ]
4.433.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  8. All'articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute ed è stabilita con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.