Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere, la seguente:
d-bis) rafforzare l'efficacia dell'attività di riscossione coattiva, introducendo, anche attraverso la promozione di accordi bilaterali, strumenti adeguati a consentire all'agente della riscossione di aggredire anche gli elementi patrimoniali occultati o irregolarmente trasferiti all'estero.