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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.4. in Assemblea riferita al C. 5291-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2012  [ apri ]
3.4.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto con le seguenti: introdurre il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, esteso ai tributi non armonizzati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere da b) a g) con le seguenti:
   b) prevedere che costituiscano «abuso del diritto» le operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale e cioè non esclusivo, il che non esclude l'esistenza dell'abuso quando concorrano altre ragioni economiche;
   c) prevedere che l'individuazione dell'impiego abusivo di una forma giuridica incomba sempre all'amministrazione finanziaria, la quale non potrà limitarsi a una mera e generica affermazione, ma dovrà individuare e precisare gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l'operazione priva di reale contenuto economico diverso dal risparmio d'imposta;
   d) prevedere che la nozione di abuso del diritto, in ogni caso, prescinda da qualsiasi riferimento alla natura fittizia o fraudolenta di un'operazione, nel senso di una prefigurazione di comportamenti diretti a trarre in errore o a rendere difficile all'ufficio di cogliere la vera natura dell'operazione, né comporti l'accertamento della simulazione degli atti posti in essere in violazione del divieto di abuso;
   e) prevedere che il soggetto che ha utilizzato forme giuridiche non usuali sia sempre essere posto in grado di dimostrare l'esistenza di seri (e non meramente ipotetici o marginali) contenuti economici e ciò deve essere fatto da parte del contribuente sia nella preventiva fase amministrativa che in quella successiva contenziosa;
   f) prevedere che in materia processuale, nessun dubbio possa sussistere riguardo alla concreta rilevabilità d'ufficio, anche per la prima volta in Cassazione, dell'inopponibilità del negozio abusivo all'erario, con effetti retroattivi.