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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.3. in Assemblea riferita al C. 5291-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2012  [ apri ]
3.3.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto»;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, di rimborsi o di risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa in materia tributaria»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione»;
   d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2».
   e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale».
  1-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata vigore della presente legge.