Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) prevede che le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo siano demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può predisporre i mezzi di prova di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.