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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.59. in Assemblea riferita al C. 5291-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2012  [ apri ]
2.59.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) prevede che le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo siano demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può predisporre i mezzi di prova di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.