Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Riordino dell'impostazione sui redditi delle persone fisiche). – 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione degli scaglioni e delle aliquote, al fine di rendere più semplice e chiaro il sistema;
b) applicazione del nuovo sistema delle aliquote ad una base imponibile ridefinita in base al riordino di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2;
c) introduzione del principio del quoziente familiare.