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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.204. in Assemblea riferita al C. 5291-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2012  [ apri ]
4.204.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. I commi da 290 a 294 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono abrogati.
  5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
  5-quater. Il decreto di cui al comma 5-ter è adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a un punto percentuale esclusivamente rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza (DEF); il medesimo decreto non può essere adottato qualora, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 5-ter, rispetto a quello indicato nel DEF.
  5-quinquies. In ogni caso il decreto di cui al comma 5-ter deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno per definire le aliquote di cui al medesimo comma 5-ter per l'anno successivo in riferimento all'incremento del prezzo rispetto all'anno precedente a tale data. Il decreto non può essere adottato qualora, nella media dell'anno, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 5-ter, rispetto a quello dell'anno precedente.
  5-sexies. I decreti di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicurano che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di livelli minimi delle accise.
  5-septies. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al comma 5-ter è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 5-quater.
  5-octies. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 5-ter del presente articolo determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dall'anno 2013, agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, prorogati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.