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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.593. in Assemblea riferita al C. 5291-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2012  [ apri ]
3.593.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 16.
  16. Ai fini di quanto stabilito al comma 15, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare/esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
   a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione;
   b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
   c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
   d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
   e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
   f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

  17. Entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 16, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
  18. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 17 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 15 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
  19. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 16, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento percento dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.
  20. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi si trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
  21. Le disposizioni che precedono si applicano, anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 17, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 15 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
  22. Per effetto di quanto stabilito dal presente articolo l'articolo 7, comma 2, lettera gg-quinquies, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso.