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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.492. in Assemblea riferita al C. 5291-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2012  [ apri ]
3.492.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I commi da 2 a 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:
  «2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come da ultimo modificato dal presente articolo, ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dal medesimo articolo 7, sesto comma.
  2-bis. Le comunicazioni annuali di cui al comma 2 comprendono anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti nonché l'importo complessivo delle operazioni relative ai singoli contribuenti, dedotti gli interessi e i dividendi.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, estendendo l'obbligo di comunicazione anche a ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento prevede, altresì, adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
  4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, le informazioni comunicate, ai sensi del medesimo articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei commi 2 e 2-bis del presente articolo, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate ai fini della verifica annuale dei codici fiscali per procedere a controlli sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese e investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati, anche con l'ausilio di indici noti e trasparenti di incoerenza tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare, nonché per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive dei contribuenti a maggior rischio di evasione fiscale da sottoporre ad accertamento analitico.
  4-bis. All'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.000 euro.
  4-ter. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione fiscale a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4-bis”.