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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.491. in Assemblea riferita al C. 5291-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2012  [ apri ]
3.491.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. In funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva tramite il rafforzamento di meccanismi di contrasto di interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite annualmente, per ogni periodo d'imposta, le spese documentate per le quali spetta una detrazione totale o parziale dall'imponibile dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, il limite complessivo di tali detrazioni per ogni singolo contribuente, la loro eventuale ripartizione in quote annuali, le modalità di certificazione di tali spese, nonché le relative procedure di controllo.
  11-ter. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti, ai fini del contrasto dell'evasione fiscale, tramite l'attuazione delle disposizioni del comma 1.
  11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 11-bis, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, accertate dal rapporto di cui all'articolo 2, comma 5, e che confluiscono nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.