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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.228. in Assemblea riferita al C. 5291-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2012  [ apri ]
3.228.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. L'amministrazione finanziaria può, prima delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito e all'imposta sul valore aggiunto, avviare un confronto con i contribuenti le cui dichiarazioni relative agli anni fiscali precedenti risultano incoerenti con i dati a disposizione dell'amministrazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, allo scopo di valutare l'intenzione dichiarati, del contribuente anche sulla base degli elementi noti all'amministrazione tramite le comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 11 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e dai dati del catasto.
  8-ter. L'amministrazione finanziaria richiede comunque ai contribuenti le cui dichiarazioni sono risultate incoerenti con le risultanze delle comunicazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 11 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, una documentazione giustificativa di tali incoerenze. Nel caso in cui tale documentazione non sia prodotta o risulti carente, l'amministrazione procede a un accertamento analitico nei confronti dei contribuenti.