Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a rivedere l'istituto dell'assegno di invalidità al fine di introdurre un tetto massimo di beneficiari, non superiore, su base regionale, alla media europea di soggetti invalidi sul totale della popolazione.