Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Riordino dell'impostazione sui redditi delle persone fisiche). – 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione a tre degli scaglioni e delle aliquote, al fine di rendere più semplice e chiaro il sistema;
b) deducibilità dal reddito imponibile di tutte le spese sostenute per i beni di prima necessità, l'abitazione principale, la salute del contribuente e dei familiari a carico, gli studi obbligatori ed i trasporti.