Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Riordino dell'impostazione sui redditi delle persone fisiche). – 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;
b) concentrazione dei regimi di favore fiscale essenzialmente su natalità, lavoro, giovani;
c) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o eguale, mai peggiore del precedente.