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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.03.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5273

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2012  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni di razionalizzazione delle Autorità indipendenti).

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo dei Presidenti delle Autorità di cui al comma 1, non può superare il trattamento economico complessivo attribuito al Presidente della Corte di cassazione. Il trattamento economico onnicomprensivo dei membri dei consigli di amministrazione delle Autorità di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini del predetto calcolo sono esclusi i rimborsi spese.
  1-ter. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dipendenti a tempo indeterminato delle Autorità di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico dei corrispondenti ruoli presso le amministrazioni centrali dello Stato. Qualora esso sia superiore, sono bloccate tutte le componenti stipendiali che ne consentono l'incremento, nonché gli adeguamenti derivanti dalla contrattazione collettiva, fino a che non sia realizzata l'equiparazione».

  2. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 2, le parole: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano».