Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Sanzioni per i responsabili di deficit di bilancio).
1. Gli amministratori che in sede di gestione di un bilancio pubblico adottino decisioni che producano un deficit di bilancio o un peggioramento dello stesso se già esistente, per due anni consecutivi, non sono ricandidabili a cariche pubbliche per 5 anni o non possono essere confermati nella medesima carica o in altre similari. Per amministratori si intendono i componenti delle assemblee elettive, i componenti degli organi di Governo e i componenti dei consigli di amministrazione che approvano i bilanci.
2. I dirigenti pubblici, che per effetto delle loro decisioni producano un deficit di bilancio della propria amministrazione o un peggioramento dello stesso se già esistente, sono rimossi dall'incarico dirigenziale.