Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter.
(Inapplicabilità delle sanzioni a causa di inadempienza degli enti pubblici).
1. Sulle imposte, tasse e contributi dichiarati, dovuti e non versati, fino a concorrenza dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal debitore nei confronti delle pubbliche amministrazioni, maturati in relazione a tributi erariali e contributi previdenziali, non sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.