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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13-bis.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5273

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2012  [ apri ]
13-bis.01.
(inammissibile, limitatamente all'articolo 13-quater)

  Dopo l'articolo 13-bis inserire i seguenti:

Art. 13-ter.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267).

  1. Il secondo comma dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 va interpretato nel senso che non costituisce manifestazione di insolvenza la crisi finanziaria dell'imprenditore dovuta esclusivamente a inadempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 13-quater.
(Interpretazione autentifica dell'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267).

  1. L'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 va interpretato nel senso che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che si trovano in stato di liquidazione risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese, in data anteriore al deposito del ricorso di fallimento, se gli elementi attivi del patrimonio consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali.