Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province).
1. Ai fini dell'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica e per la completa attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Governo assicura la determinazione dei fabbisogni standard come definiti ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e secondo la tempistica e le modalità previste dall'articolo 29, comma 16-duodecies, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.