Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. – (Soppressione di enti inutili). – 1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, il Governo provvede alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.