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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.9. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
4.9.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Gli interventi relativi alla ricostruzione o manutenzione delle opere idrauliche sono svolti dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni. Gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici. Gli enti attuatori provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. I soggetti attuatori ricorrono, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti, nulla-osta e autorizzazioni relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.».

ident. 4.31.