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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.93. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
8.93.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013. Tale disposizione si applica anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.
  7-ter. Nel caso di impianti fotovoltaici in esercizio, realizzati su edifici danneggiati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente è consentito, in via transitoria ed in deroga alle disposizioni di cui ai decreti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il loro riposizionamento a terra nel medesimo sito anche su terreni agricoli, anche attraverso la sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta dal GSE Spa al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edificio ristrutturato o sul nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite della potenza precedentemente installata senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati o altri impianti, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.

ident. 8.250.8.39.8.209.