Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati nei sei mesi successivi alla data del 20 maggio 2012, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012 ovvero concessi, nel predetto periodo, da datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.