Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. È sospesa fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, la decorrenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) per i lavoratori stranieri che, svolgendo attività lavorativa nelle aree colpite dal sisma, abbiano perso il posto di lavoro per motivi a questo legati.